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CAPO I - Princìpi Generali


Articolo 1.
(Protezione della persona)
1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e delle Convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

CAPO II - Asilo
Articolo 2.
(Titolari del diritto d'asilo)
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.
2. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato" si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.
Articolo 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione centrale", alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. Le sezioni sono regolarmente costituite con la partecipazione di quattro componenti. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura.
5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonché le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.
8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.
9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande d'asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonché territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza.
Articolo 4.
(Presentazione della domanda d'asilo)
1. La domanda d'asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre. La verbalizzazione deve avvenire secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno. La domanda è formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.
3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.
Articolo 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo)
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.
Articolo 6.
(Pre-esame della domanda)
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbiano altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L'inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
6. In ogni caso, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 4, lettera b) , secondo periodo, relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda è ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata.
7. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non sospende l'esecuzione di quest'ultimo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati, a cura dell'amministrazione resistente, al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 11. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 11, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.
Articolo 7.
(Esame della domanda d'asilo)
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
Articolo 8.
(Decisione sulla domanda di asilo)
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b) , comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
Articolo 9.
(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo
6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.
Articolo 10.
(Ricorsi)
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1030, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.
Articolo 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio)
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.
 
Articolo 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.
Articolo 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, può dichiarare la estinzione del diritto di asilo e ne dà comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

CAPO III - Misure di assistenza e di integrazione
Articolo 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente col mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
Articolo 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo)
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
Articolo 16.
(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.
6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
CAPO IV - Disposizioni finali
Articolo 17.
(Disposizioni transitorie)
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda d'asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.
Articolo 18.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.

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